Da: Avv. Filippo Ghiacci Inviato: lunedì 18 maggio 2020 12:42 A: info@ordineforense.re.it Oggetto: Sospensione del termine di efficacia dell'atto di precetto Allegati: Cassazione . relazione 1.4.2020.pdf; Normativa di Emergenza.pdf; MO indicazioni a UNEP su precetto (002).pdf; relazione illustrativa al DL 18.pdf Cari Colleghi, grazie, innanzi tutto, per l’impegno da voi profuso in questi mesi difficili. Spero così di potere fornire un piccolo contributo. Come sapete, l’art. 83 del DL 18/2020 disponeva sospensione (poi prorogata dal DL 22/2020) di una serie di termini, e si era posto il problema se tale sospensione valesse anche per il termine di efficacia dell’atto di precetto di cui all’art. 481 c.p.c., essendo pacifico che il precetto NON è atto del processo esecutivo (che inizia con il pignoramento: art. 491 c.p.c.), e quindi questo termine NON è soggetto, ad esempio, alla sospensione feriale. In effetti, però, la portata della sospensione disposta dall’art. 83 del DL 18/2020 – come risulta anche dalla relazione illustrativa e dallo stesso dichiarato scopo della norma – è assai più ampia di quella della sospensione ordinaria, perché riguarda anche il termine “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi”, il che mi sembra debba essere riferito anche al termine di efficacia di cui all’art. 481, perché il precetto, se non è atto del procedimento esecutivo, ne è però necessario atto introduttivo. La questione è stata sviscerata da un numero speciale della rivista in Executivis a firma D’Arrigo (consigliere della 3^ Sezione della Cassazione), Fanticini ed altri, e poi ripresa dalla Cassazione con la sua relazione 1/4/2020 n° 28, ove si legge che “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione). Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso” Nello stesso senso si sono pronunziati i GE presso il Tribunale di Modena, e così mi risulta essere orientato anche l’UNEP di Reggio Emilia. Insomma, mi sembra si possa concludere che anche il termine ex art. 481 c.p.c. è rimasto sospeso nel periodo dal 9/3/2020 all’11/5/2020. Trasmetto copia del materiale menzionato, anche perché lo possiate mettere - se ritenete - a disposizione dei colleghi. Cordiali saluti. Filippo Ghiacci